Statuto Sociale

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ARTICOLO 1 - Costituzione

1. E' costituita l'associazione "ILDN - Italian Linux Distro Network" d'ora in poi chiamata semplicemente Associazione.

ARTICOLO 2 - Sede e durata

1. L'Associazione ha sede ad Alba Adriatica, Via Maternità, 18. 2. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 3 - Oggetto e scopo

1.L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione, sostegno e svolgimento di attività culturali e di ricerca, nella organizzazione di dibattiti, conferenze e corsi, nella raccolta di documentazione, nella redazione e pubblicazione di materiale sia divulgativo che tecnico, nonché in altre iniziative volte a perseguire gli scopi sociali.

2. Le attività promosse dall'Associazione hanno come scopo il perseguimento dei seguenti obiettivi:

  • Diventare un punto di riferimento per la Comunità GNU/Linux ed il movimento Open-Source offrendo supporto e soluzioni agli utenti privati, aziende, enti governamentali e associazioni no-profit;
  • Promuovere l'utilizzo di GNU/Linux, proteggere ed incentivare il software libero ed i formati aperti e liberi. Con il termine “Software Libero” si intende principalmente quel software rilasciato con licenza GNU GPL , FDL, LGPL redatte dalla Free Software Foundation.
  • Promuovere l'utilizzo di GNU/Linux come strumento di lavoro, sia dal lato Server che dal lato Desktop in tutte le sue forme e le varie distribuzioni;
  • Realizzare documenti originali attraverso pubblicazioni cartacee e telematiche, organizzando dibattiti e conferenze, corsi e qualsiasi altra attività produttiva purché utile per perseguire gli scopi di ILDN;
  • Creare sinergie collaborative con realtà già esistenti nel WEB, in modo tale da creare nuovi poli e/o consorzi in grado di operare e svolgere servizio di assistenza e progettazione nel ambito del territorio nazionale;
  • Promuovere ed appoggiare nuovi progetti, che riguardino software Open-Source e nello specifico GNU/Linux .

Quindi: a) fork di distribuzione già esistenti; b) nuove distribuzioni; c) porting di distribuzioni su altre architetture; d) software libero in generale;

  • Essere presenti agli avvenimenti dedicati al mondo Open-Source e al mondo dell'IT per dibattiti, conferenze e promozione;
  • organizzare convegni e seminari;
  • curare la pubblicazione e distribuzione di materiale informativo, formativo, critico, saggistico e di software libero e aperto.

Il consiglio direttivo ha facoltà di organizzare anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali non rientranti nella normale attività dell'Associazione, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo.

ARTICOLO 4 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

3. Per l'adempimento dei suoi compiti l' Associazione dispone delle seguenti entrate:

  • dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
  • dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
  • degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
  • da campagne pubblicitarie sui siti web facenti parte della Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione entro il 31 marzo di ogni anno, o entro tre mesi dall'ingresso per i nuovi soci.

E' comunque facoltà dei Soci della Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ARTICOLO 5 - Fondatori e Soci dell'Associazione

1. Sono Soci dell'Associazione:

  • i Soci Fondatori della Associazione;
  • i Soci Effettivi della Associazione;
  • i Soci Sostenitori della Associazione;
  • i Soci Onorari dell'Associazione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

4. Sono Soci Effettivi tutti i Soci Fondatori e coloro che si impegnano direttamente nelle attività dell'associazione, contribuendo in maniera effettiva e rilevante alle medesime.

Il passaggio allo stato di Socio Effettivo è deciso dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito da un apposito Regolamento.

5. Sono Soci Sostenitori della Associazione coloro che riconoscendosi nelle finalità e nei principi della medesima, pur non impegnandosi direttamente nelle varie attività, decidono di sostenerla con la loro adesione.

6. I Soci Onorari vengono determinati dall'Associazione. Possono essere Soci Onorari coloro che si siano distinti nel campo informatico per particolari meriti. La determinazione degli stessi viene effettuata in base al Regolamento dell'Associazione.

7. Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad accettarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

8. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, accogliendo la domanda ovvero, con opportuna motivazione, rifiutandola o differendo il termine di ulteriori sessanta giorni.

9. Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa, tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

10. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può fare ricorso al Collegio dei Revisori dei Conti; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

11. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività sociali, nonché all’elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

ARTICOLO 6 - Organi della Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

  • a) L'Assemblea dei Soci Effettivi dell'Associazione;
  • b) Il Consiglio Direttivo, costituito da:
    • - Il Presidente
    • - Il Vice Presidente
    • - Il Segretario
  • c) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive sostenute dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei loro incarichi

ARTICOLO 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci Effettivi dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura. Essa inoltre:

  • delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;
  • delibera sulle modifiche al presente Statuto;
  • approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;
  • delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
  • delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
    • elegge il Consiglio Direttivo
    • elegge il Collegio dei Revisori dei Conti
    • valuta misure ed iniziative straordinarie.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci Effettivi, o dal Collegio dei Revisori, o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata in territorio italiano.

4. La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante lettera elettronica, fax o posta ordinaria, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita almeno dieci giorni prima a tutti i Soci Effettivi all'indirizzo risultante nel Libro dei Soci della Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori dei Conti.

5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

6. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei membri intervenuti.

7. Tutti i Soci Effettivi dell'Associazione hanno diritto ad un voto. Il voto è esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad un altro Socio Effettivo dell'Associazione che abbia già diritto di voto. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.

9. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. 10. Per la nomina del Consiglio Direttivo, per l'approvazione dei Regolamenti e per le modifiche statutarie, occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure da qualsiasi altro Socio Effettivo dell'Associazione, da loro delegato.

12. Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che:

  • possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità degli intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
  • vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l’esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, l’esercizio del diritto di voto, nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
  • venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
  • venga consentito al Presidente dell’adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell’Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell’Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali. L’avviso di convocazione, in tal caso, deve contenere l’indicazione dei luoghi collegati con la società, nei quali gli intervenienti possono affluire. L’Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell’Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 8 - Il Consiglio Direttivo

1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 membri eletti dall’Assemblea fra i suoi componenti.

2. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell’Assemblea.

4. le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza. Il caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente, ad un consigliere o ad altra persona.

6. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ovvero su richiesta dei due terzi dei suoi componenti, mediante avviso da inviare ai suoi membri almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

7. Al Consiglio Direttivo spetta:

  • - la gestione dell’Associazione;
  • - deliberare sull’ammissione dei soci;
  • - convocare l’Assemblea;
  • - determinare il valore del versamento originario da effettuarsi all’atto di ammissione nonché della quota annuale di iscrizione all’Associazione;
    • predisporre lo schema di conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea;
    • nominare eventuali comitati scientifici per lo studio, la realizzazione e lo sviluppo di iniziative specifiche;
    • deliberare su ogni altra questione di rilevante interesse per l’Associazione.

ARTICOLO 9 - Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio e la firma sociale.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle loro deliberazioni, compie gli atti gli urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, controlla l'osservanza dello Statuto, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, intrattiene i rapporti con i terzi.

4. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo

ARTICOLO 10 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 11 - Il Segretario

1. il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.

2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee nonché del Libro dei Soci dell'Associazione.

ARTICOLO 12 - Libri della Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i Libri Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il Libro dei Soci della Associazione.

2. I Libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone da un minimo di due membri a un massimo di tre membri.

2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

4. I Revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità della Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci, decidono sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione.

ARTICOLO 14 - Bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario e un preventivo per la programmazione dell'attività futura.

ARTICOLO 15 - Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, statuto o regolamento.

2. La Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 16 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli associati, con le maggioranze di cui all’articolo 7, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

2. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che condividano le stesse finalità.

ARTICOLO 17 - Legge applicabile

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia.

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